Associazione Contare

Lo Statuto


Art. 1
E' costituita un’associazione con la denominazione di "Contare" - Esperienze per una riforma della contabilità degli Enti Locali.
Art. 2
L’associazione ha sede in Bologna.
Con deliberazione dell’Assemblea e con le modalità dalla stessa previste, la sede potrà essere trasferita in altro luogo e potranno essere istituite sedi secondarie in altre regioni.
Art. 3
L’associazione non ha fini di lucro e ha per scopo la ricerca di nuove metodologie di rilevazione dei dati gestionali degli enti locali da considerare sotto i profili finanziario, economico e patrimoniale.
A tal fine:
  • studia la materia della contabilità in uso presso le pubbliche amministrazioni, approfondendo in particolare l’ordinamento contabile degli enti locali e modelli di organizzazione da questi assunti per la gestione delle funzioni e dei servizi;
  • studia le regole e le tecniche per la rilevazione, l’analisi, la aggregazione e la rappresentazione degli atti e dei fatti relativi alla formazione dei bilanci, alla gestione e rendicontazione negli enti locali;
  • promuove iniziative per far sì che a tali obiettivi venga adeguato l’ordinamento contabile dei predetti enti;
  • promuove e coordina forme di collegamento fra gli operatori del settore per verificare le inziative già esistenti, al fine di formare un "osservatorio" sui profili gestionali degli enti locali, in collaborazione con rappresentanti delle categorie politiche, scientifiche e professionali;
  • farà conoscere ai soci e agli operatori della materia i risultati delle ricerche, illustrandone, nei modi e nelle forme ritenute possibili, significati, disciplina e metodologia.
L’associazione si propone di realizzare gli scopi predetti sia direttamente sia in collaborazione con altre associazioni o strutture aventi finalità analoghe.
Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è formato dai contributi dei soci, dalle donazioni e sovvenzioni ricevute in conto patrimoniale per la realizzazione degli scopi sociali, nonchè dai beni acquistati con tali mezzi finanziari.
Le entrate sono costituite dal contributo annuale dei soci, da contributi straordinari ricevuti anche da terzi e da corrispettivi di servizi resi.
Art. 5
L’associazione comprende i soci fondatori e i soci ordinari, con pari diritto di voto.
Possono far parte dell’associazione:
  • gli amministratori e i dipendenti pubblici;
  • le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali;
  • gli amministratori e i dipendenti di aziende e società dipendenti /o appartenenti agli enti predetti o da essi comunque controllate.
Possono far parte dell’associazione anche altre persone fisiche appartenenti a categorie professionali, culturali e imprenditoriali, nonchè altre associazioni e persone giuridiche che, a ragione della loro attività, sono interessate al perseguimento degli scopi associativi.
La domanda di ammissione è accettato dal consiglio di amministrazione.
Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:
  • l’Assemablea dei soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei revisori dei conti.
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci.
Art. 7
L’assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.
Inoltre delibera:
  • sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
  • sulle modifiche statutarie;
  • sulla esclusione dei soci;
  • sulla quota associativa annuale.
L’assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e per deliberare su ogni altra proposta iscritta all’ordine del giorno.
L’assemblea è convocata anche in base a richiesta scritta di un decimo dei soci per la trattazione di specificati argomenti da loro proposti.
L’assemblea delibera con il voto della maggiornaza dei soci presenti.
In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli stessi.
Si può partecipare all’assemblea anche mediante delega rilasciata in forma scritta ad un altro socio.
Ogni socio non può presentare più di cinque deleghe.
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione è composto di undici soci, eletti con voto segreto e limitato secondo le modalità stabilite dall’assemblea. Dura in carica tre anni.
Il Consiglio di amministrazione cura la gestione della attività dell’associazione, ne attua le finalità in conformità allo statuto e agli indirizzi e direttive generali deliberati dall’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente la trattazione di individuate attività.
Art. 9
Il Presidente dell’associazione è eletto dal consiglo di amminstrazione fra i propri componenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
Il presidente rapprensenta l’associazione, convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni di tali organi.
In caso di urgenza, adotta gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, cui ne dà lettura nella prima adunanza utile.
Art. 10
Il segretario è eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti; tiene la contabilità dell’associazione; tratta gli affari correnti, anche su delega del presidente, e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art. 11
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri che durano in carica per un triennio.
Essi eleggono nel loro seno il presidente cui compete la convocazione delle riunioni del collegio.
I revisori partecipano, con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 12
L’associazione si avvale di un comitato tecnico di studio come organo di consulenza. Il comitato, nominato dal consiglio di amministrazione, è composto di cultori della materia o di materie affini, anche se non soci.
Art. 13
La durata dell’associazione è stabilita in anni cinquanta; la stessa, prima della scadenza, può essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.
Art. 14
I beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, verranno devoluti in conformità alla deliberazione dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento.
Art. 15
Per quanto non previsto dallo statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.